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Green Pass e viaggi: A chi, quando e dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19.

 


Dal 1 luglio 2021 la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea da altri Paesi europei come Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco e da Israele.


Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’UE non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l’UE.



CHI PUO’ VIAGGIARE 


Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

  • aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2
  • oppure essere guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
  • oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico rapido effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

La Certificazione non è un documento di viaggio. Le evidenze scientifiche sulla vaccinazione, sui test e sulla guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in considerazione delle nuove varianti del virus. Prima di metterti in viaggio, controlla le misure di salute pubblica applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni.



SE ARRIVI DA..


Consulta gli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti dall'estero:

  • Elenco A -  Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 
  • Elenco B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all' Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
  • Elenco C - Austria, Belgio, Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca  (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Francia  (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi (esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca, Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna (inclusi   territori   nel continente  africano), Svezia,  Ungheria,  Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
  • Elenco D - Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile,  Emirati  Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova  Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  nord (compresi  Gibilterra,  Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e   basi britanniche  nell'isola  di  Cipro  ed  esclusi   i   territori   non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati   Uniti  d'America, Ucraina,  Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
  • Elenco E - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.



Paesi in Elenco D e certificato di vaccinazione


Chiunque sia stato o abbia transitato nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia in uno dei Paesi in Elenco D deve sottostare ai seguenti obblighi per l’ingresso in Italia senza isolamento fiduciario di cinque giorni:

  • compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata indifferentemente in modalità digitale o cartacea
  • sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia
  • presentare contestualmente al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli la Certificazione verde COVID-19, o certificato equivalente, che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possono, altresì, esibire la Certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.


Corridoi covid-free 


Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, corridoi turistici Covid-free per mete turistiche extra Ue. I corridoi turistici sono operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam). Leggi l’ordinanza 28 settembre 2021.



per approfondimenti visita il sito https://www.dgc.gov.it/web/

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